CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 742 bis
Ambito di applicazione degli articoli precedenti.
In vigore dal 1 gen 1951
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorchè non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-742-bis