CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VI

Art. 742 bis

Ambito di applicazione degli articoli precedenti.

In vigore dal 1 gen 1951
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorchè non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-742-bis

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