CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VIII
Art. 831
Revocazione ed opposizione di terzo.
In vigore dal 2 mar 2006
Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell', osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.
Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.
San Rossore, addì 28 ottobre 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Grandi
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-831