Art. 39
Litispendenza e continenza di cause.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-39
Litispendenza e continenza di cause.
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Se la medesima causa viene introdotta davanti a due giudici diversi, il giudice adito per secondo deve dichiarare con ordinanza la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo. In caso di continenza tra cause, se il primo giudice è competente anche per la seconda, il giudice successivo ordina la riassunzione davanti a lui fissando un termine perentorio; altrimenti, è il primo giudice a dichiarare la continenza e a fissare il termine. Il criterio per stabilire quale giudice sia stato adito per primo si basa sulla notificazione dell'atto di citazione o sul deposito del ricorso.
La norma serve a evitare che la stessa controversia o cause connesse vengano decise contemporaneamente da giudici diversi, impedendo giudicati contrastanti e duplicazioni di processi.
La norma si applica ai giudici civili investiti di cause identiche o collegate e alle parti del processo coinvolte in tali giudizi.
Una persona promuove una causa di risarcimento contro un'altra notificando una citazione davanti a un tribunale e, poco dopo, avvia la medesima causa davanti a un diverso tribunale. Il secondo giudice, rilevata la situazione, dichiara la litispendenza con ordinanza e cancella la seconda causa dal ruolo, lasciando procedere solo la prima.
Obbligo per il giudice di dichiarare con ordinanza la litispendenza o la continenza e di cancellare la causa dal ruolo o fissare un termine perentorio; obbligo per le parti di riassumere la causa entro il termine perentorio stabilito.
La Legge 18 giugno 2009, n. 69 (mediante l'art. 45, comma 3, lettere a, b e c) ha modificato i commi 1 e 2 dell'articolo 39.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.