CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. V

Art. 39

Litispendenza e continenza di cause.

In vigore dal 4 lug 2009
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate. La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-39

In sintesi

Se la medesima causa viene introdotta davanti a due giudici diversi, il giudice adito per secondo deve dichiarare con ordinanza la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo. In caso di continenza tra cause, se il primo giudice è competente anche per la seconda, il giudice successivo ordina la riassunzione davanti a lui fissando un termine perentorio; altrimenti, è il primo giudice a dichiarare la continenza e a fissare il termine. Il criterio per stabilire quale giudice sia stato adito per primo si basa sulla notificazione dell'atto di citazione o sul deposito del ricorso.

Perché esiste questa norma

La norma serve a evitare che la stessa controversia o cause connesse vengano decise contemporaneamente da giudici diversi, impedendo giudicati contrastanti e duplicazioni di processi.

A chi si applica

La norma si applica ai giudici civili investiti di cause identiche o collegate e alle parti del processo coinvolte in tali giudizi.

Esempio pratico

Una persona promuove una causa di risarcimento contro un'altra notificando una citazione davanti a un tribunale e, poco dopo, avvia la medesima causa davanti a un diverso tribunale. Il secondo giudice, rilevata la situazione, dichiara la litispendenza con ordinanza e cancella la seconda causa dal ruolo, lasciando procedere solo la prima.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il giudice di dichiarare con ordinanza la litispendenza o la continenza e di cancellare la causa dal ruolo o fissare un termine perentorio; obbligo per le parti di riassumere la causa entro il termine perentorio stabilito.

Cosa è cambiato

La Legge 18 giugno 2009, n. 69 (mediante l'art. 45, comma 3, lettere a, b e c) ha modificato i commi 1 e 2 dell'articolo 39.

Domande frequenti

Come si stabilisce quale giudice è stato adito per primo?La prevenzione si determina in base alla data della notificazione della citazione oppure alla data del deposito del ricorso.
Cosa deve fare il secondo giudice se rileva che la stessa causa pende già altrove?Il giudice successivamente adito dichiara la litispendenza con ordinanza, anche d'ufficio e in qualunque stato e grado del processo, e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Cosa accade in caso di continenza di cause?Il giudice dichiara con ordinanza la continenza e stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice ritenuto competente a trattarle insieme.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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