Art. 39 · Litispendenza e continenza di cause.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. V

Art. 39

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Litispendenza e continenza di cause.

In vigore dal 4 lug 2009
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate. La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.

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Pro

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