Art. 41
Regolamento di giurisdizione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-41
Regolamento di giurisdizione.
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Finché una causa non è ancora stata decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può rivolgersi direttamente alle sezioni unite della Corte di cassazione per chiarire le questioni di giurisdizione. Questa richiesta deve essere presentata tramite un apposito ricorso. Inoltre, una pubblica amministrazione che non partecipa al processo può intervenire in qualsiasi stato e grado del giudizio per far dichiarare che il giudice ordinario non ha il potere di decidere, a causa dei poteri che la legge attribuisce all'amministrazione stessa. Questa facoltà della pubblica amministrazione è valida fino a quando la giurisdizione non sia stata confermata con una sentenza definitiva non più impugnabile.
La norma serve a risolvere in modo definitivo i dubbi su quale giudice abbia il potere di decidere una causa o a tutelare i poteri della pubblica amministrazione rispetto al giudice ordinario.
La norma interessa le parti coinvolte in un processo di primo grado e le pubbliche amministrazioni estranee alla causa che rivendicano propri poteri attribuiti dalla legge.
Durante un processo civile ancora in corso di primo grado e non ancora deciso, una delle parti ritiene che la questione non spetti al giudice ordinario e presenta ricorso alle sezioni unite della Cassazione per risolvere il dubbio. Parallelamente, un ente pubblico estraneo alla lite chiede di accertare che il giudice non può intervenire su una materia riservata per legge alla propria attività amministrativa.
L'istanza va proposta con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti e produce gli effetti indicati dall'articolo 367.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.