CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. VI
Art. 41
47 / 1056Regolamento di giurisdizione.
In vigore dal 21 apr 1942
Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'.
L'istanza si propone con ricorso a norma degli e seguenti, e produce gli effetti di cui all'.
La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-41