CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo II
Art. 358
Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile.
In vigore dal 21 apr 1942
L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-358