Art. 358 · Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo II

Art. 358

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Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile.

In vigore dal 21 apr 1942
L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.
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