CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo II

Art. 354

Rimessione al primo giudice.

In vigore dal 1 gen 2023
Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell' secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice. Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto. Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-354

In sintesi

L'articolo stabilisce che il giudice d'appello rimanda la causa al primo giudice solo in situazioni gravi, come la notificazione nulla dell'atto introduttivo, la mancata integrazione del contraddittorio, l'errata estromissione di una parte o la nullità della sentenza per i motivi previsti dall'art. 161, secondo comma. In questi casi, le parti devono riassumere il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Il decorso di tale termine viene però interrotto se viene proposto ricorso per cassazione contro la decisione d'appello. Negli altri casi, ad esempio se il primo giudice aveva erroneamente negato la giurisdizione o se sono nulli altri singoli atti, il giudice d'appello non rimette la causa indietro, ma ammette le parti a svolgere le attività precluse e dispone la rinnovazione degli atti.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire il corretto svolgimento del processo e il rispetto del contraddittorio, stabilendo quando una causa deve tornare al giudice di primo grado e quando invece gli atti viziati possono essere rinnovati direttamente in appello.

A chi si applica

Si applica ai giudici d'appello, ai giudici di primo grado e alle parti coinvolte nei giudizi civili di impugnazione.

Esempio pratico

Una persona vince una causa in primo grado, ma in appello ci si accorge che l'atto introduttivo non era mai stato notificato validamente al convenuto. Il giudice d'appello dichiara la nullità della notificazione e rimette la causa al primo giudice, imponendo alle parti di riassumere il processo entro tre mesi dalla notificazione della sentenza.

Adempimenti e conseguenze

Le parti hanno l'obbligo di riassumere il processo davanti al primo giudice nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza d'appello.

Cosa è cambiato

L'articolo 354, con particolare riferimento al primo comma, è stato modificato dall'atto 048U0483 (art. 1, comma 1) e dal D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 (articolo unico, comma 1).

Domande frequenti

Entro quanto tempo si deve riassumere la causa davanti al primo giudice?Le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di tre mesi a partire dalla notificazione della sentenza d'appello.
Cosa succede al termine di tre mesi se viene presentato ricorso per cassazione?Se contro la sentenza del giudice d'appello viene proposto ricorso per cassazione, il termine di tre mesi per la riassunzione viene interrotto.
Cosa accade se il giudice d'appello riconosce la giurisdizione che il primo giudice aveva negato?In questo caso la causa non torna indietro: il giudice d'appello ammette le parti a compiere le attività che sarebbero state precluse e ordina, ove possibile, la rinnovazione degli atti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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