CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo II

Art. 357

Abrogato

Reclamo contro ordinanze.

In vigore dal 10 dic 1994
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353

Note all'articolo

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; - (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-357

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