In sintesi
L'articolo disciplina la costituzione in giudizio delle parti durante il processo d'appello. Chi propone l'appello (l'appellante) deve costituirsi seguendo le forme e i termini previsti per i procedimenti davanti al tribunale, inserendo nel proprio fascicolo una copia della sentenza impugnata. Le altre parti devono costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, sempre secondo le forme previste per il tribunale. Infine, il cancelliere compie gli adempimenti previsti dall'articolo 168 e richiede al cancelliere del giudice di primo grado la trasmissione del fascicolo d'ufficio.
Perché esiste questa norma
La norma stabilisce le modalità e le tempistiche con cui le parti devono formalizzare la propria presenza nel processo di appello, garantendo l'ordine della procedura e il passaggio degli atti dal primo grado.
A chi si applica
Si applica a chi promuove un giudizio d'appello (appellante), alle altre parti chiamate in causa e al cancelliere.
Esempio pratico
Una persona decide di impugnare una sentenza sfavorevole e promuove l'appello inserendo nel proprio fascicolo la copia della sentenza contestata. La controparte riceve l'atto di citazione e provvede a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima della data indicata per l'udienza. Nel frattempo, il cancelliere richiede l'invio del fascicolo d'ufficio al tribunale di primo grado per completare gli atti.
Adempimenti e conseguenze
L'appellante ha l'obbligo di costituirsi secondo le forme e i termini dei procedimenti davanti al tribunale e deve inserire la copia della sentenza appellata nel proprio fascicolo. Le altre parti hanno l'obbligo di costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nella citazione o fissata ex art. 349-bis. Il cancelliere ha il dovere di provvedere a norma dell'articolo 168 e richiedere il fascicolo d'ufficio al giudice di primo grado. Non sono menzionate sanzioni specifiche nel testo.
Cosa è cambiato
La disposizione ha subito modifiche ad opera della Legge 26 novembre 1990, n. 353 (come modificata dalla Legge 21 novembre 1991, n. 374), che con l'art. 53, comma 1 ha modificato il primo comma dell'articolo 347, e con l'art. 2, comma 5 ha disposto ulteriori modifiche collegate all'art. 92. Successivamente è intervenuto il Decreto-Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, apportando modifiche relative alla disciplina transitoria della predetta legge del 1990.
Domande frequenti
Cosa deve obbligatoriamente inserire l'appellante nel proprio fascicolo?L'appellante deve inserire all'interno del proprio fascicolo la copia della sentenza che ha deciso di appellare.
Entro quale termine devono costituirsi le altre parti in appello?Le altre parti devono costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nella citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis.
Quale compito spetta al cancelliere in base a questa norma?Il cancelliere deve provvedere a norma dell'articolo 168 e richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.