CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo II
Art. 346
Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte.
In vigore dal 21 apr 1942
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-346