CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo II

Art. 344

Intervento in appello.

In vigore dal 21 apr 1942
Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-344

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