Art. 347 · Forme e termini della costituzione in appello.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo II

Art. 347

457 / 1056

Forme e termini della costituzione in appello.

In vigore dal 26 nov 2024
L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell', secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell' e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-347