Art. 152
Termini legali e termini giudiziari.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-152
Termini legali e termini giudiziari.
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I termini entro cui compiere gli atti del processo sono fissati direttamente dalla legge. Il giudice può stabilire dei termini, anche a pena di decadenza, solo se c'è un'espressa previsione della legge che glielo consente. Di regola, i termini fissati dalla legge hanno natura ordinatoria. Diventano invece perentori solo ed esclusivamente nei casi in cui la legge stessa li definisca espressamente come tali.
La norma serve a disciplinare le modalità con cui vengono fissati i termini per compiere gli atti processuali, garantendo certezza attraverso il principio che solo la legge può renderli perentori o permettere al giudice di fissarli a pena di decadenza.
Si applica a tutti i soggetti coinvolti nel compimento degli atti del processo e al giudice chiamato a fissare i relativi termini.
Durante una causa, il giudice assegna a una parte un termine per presentare un documento, ma può prevedere la perdita del diritto a compiere l'atto (decadenza) solo se una specifica disposizione di legge glielo consente espressamente. Se la legge non specifica la natura di un termine processuale legale, tale termine deve considerarsi ordinatorio e non perentorio.
Decadenza dal compimento dell'atto, qualora il termine sia stabilito a pena di decadenza o dichiarato perentorio nei casi espressamente previsti dalla legge.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.