CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo ISez. IV

Art. 151

Forme di notificazione ordinate dal giudice.

In vigore dal 1 gen 2004
Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-151

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