CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo I›Sez. IV
Art. 151
Forme di notificazione ordinate dal giudice.
In vigore dal 1 gen 2004
Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-151