CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo I›Sez. IV
Art. 146
Notificazione a militari in attività di servizio.
In vigore dal 21 apr 1942
Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-146