CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo ISez. IV

Art. 148

Relazione di notificazione.

In vigore dal 21 apr 1942
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-148

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