CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo II
Art. 152
162 / 1056Termini legali e termini giudiziari.
In vigore dal 21 apr 1942
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-152