Parte IITitolo VCapo II

Art. 77

Modalità particolari

In vigore dal 19 set 2018
1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: a) per informare l'interessato ai sensi degli del Regolamento; b) per il trattamento dei dati personali. 2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili: a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie; b) dai soggetti pubblici indicati all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-77

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