Parte II›Titolo V›Capo II
Art. 77
95 / 221Modalità particolari
In vigore dal 19 set 2018
1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato ai sensi degli del Regolamento;
b) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
b) dai soggetti pubblici indicati all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-77