Parte IITitolo VCapo I

Art. 75

Specifiche condizioni in ambito sanitario

In vigore dal 19 set 2018
1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell', paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell' del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-75

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