Parte II›Titolo V›Capo I
Art. 75
93 / 221Specifiche condizioni in ambito sanitario
In vigore dal 19 set 2018
1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell', paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell' del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-75