Parte II›Titolo VII›Capo III
Art. 108
Sistema statistico nazionale
In vigore dal 19 set 2018
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all', comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all' del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell', comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-108