Art. 108 · Sistema statistico nazionale
Parte IITitolo VIICapo III

Art. 108

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Sistema statistico nazionale

In vigore dal 19 set 2018
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all', comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all' del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell', comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-108