Parte II›Titolo VII›Capo II
Art. 103
Consultazione di documenti conservati in archivi
In vigore dal 19 set 2018
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-103