Parte II›Titolo VII›Capo I
Art. 100
Dati relativi ad attività di studio e ricerca
In vigore dal 19 set 2018
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli del Regolamento.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli del Regolamento.
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-100