Parte II›Titolo VII›Capo III
Art. 107
Trattamento di categorie particolari di dati personali
In vigore dal 19 set 2018
1. Fermo restando quanto previsto dall' e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all' del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all' o dalle misure di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-107