Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 69 bis
Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze
In vigore dal 6 apr 2018
Per i delitti di cui all', comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall', concorrenti con le aggravanti di cui agli , primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-69-bis