Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo II
Art. 289 ter
Sequestro di persona a scopo di coazione
In vigore dal 6 apr 2018
Chiunque, fuori dei casi indicati negli , sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'.
Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall' aumentate dalla metà a due terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-289-ter