Art. 289 ter · Sequestro di persona a scopo di coazione
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo II

Art. 289 ter

364 / 987

Sequestro di persona a scopo di coazione

In vigore dal 6 apr 2018
Chiunque, fuori dei casi indicati negli , sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall' aumentate dalla metà a due terzi.
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