Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 5a

Art. 617 septies

Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

In vigore dal 26 gen 2018
Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-617-septies

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