Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 3a
Art. 613-ter
Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura
In vigore dal 18 lug 2017
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-613-ter