Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo I
Art. 466 bis
Confisca
In vigore dal 24 nov 2016
Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell' del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'.
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