Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo I
Art. 590 sexies
Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario
In vigore dal 1 apr 2017
Se i fatti di cui agli sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-590-sexies