Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TREDICESIMO
Art. 649 bis
Casi di procedibilità d'ufficio
In vigore dal 30 dic 2022
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli , terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all', secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all', primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità....
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-649-bis