Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO
Art. 593 bis
Interruzione colposa di gravidanza
In vigore dal 6 apr 2018
Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-593-bis