Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 322 ter.1

Custodia giudiziale dei beni sequestrati

In vigore dal 31 gen 2019
I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all', diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-322-ter-1

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