Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. I§ 4

Art. 669 bis

Esercizio molesto dell'accattonaggio

In vigore dal 17 dic 2018
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-669-bis

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