Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 2a

Art. 609 duodecies

Circostanze aggravanti

In vigore dal 6 apr 2014
Le pene per i reati di cui agli -undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-609-duodecies

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