Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 2a
Art. 609 duodecies
Circostanze aggravanti
In vigore dal 6 apr 2014
Le pene per i reati di cui agli -undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-609-duodecies