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Art. 168 ter
Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova
In vigore dal 17 mag 2014
Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-168-ter