Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SESTOCapo I

Art. 168 quater

Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova

In vigore dal 17 mag 2014
La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-168-quater

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