Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 343 bis
Corte penale internazionale
In vigore dal 23 gen 2013
Le disposizioni degli si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:
a) della Corte penale internazionale;
b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-343-bis