Codice PenaleLibro SECONDO

Art. 518 quater

Ricettazione di beni culturali

In vigore dal 25 feb 2026
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi degli , terzo comma, o 628-bis, e di estorsione aggravata ai sensi dell', secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-518-quater

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