Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SESTO›Capo I
Art. 423 quater
Confisca
In vigore dal 9 nov 2021
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall', primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per il delitto... previsto dall', primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.
La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-423-quater