Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SESTOCapo I

Art. 423 ter

Pene accessorie

In vigore dal 10 ott 2023
Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli , la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all', primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all', primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-423-ter

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