Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SESTO›Capo I
Art. 423 ter
Pene accessorie
In vigore dal 10 ott 2023
Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli , la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all', primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
La condanna per il reato di cui all', primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-423-ter