Codice Penale›Libro SECONDO
Art. 518 novies
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
In vigore dal 23 mar 2022
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-518-novies