Codice Penale›Libro SECONDO
Art. 518 octies
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
In vigore dal 23 mar 2022
(Falsificazione in scrittura privata
relativa a beni culturali).
Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-518-octies