Codice PenaleLibro SECONDO

Art. 518 terdecies

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

In vigore dal 23 mar 2022
Chiunque, fuori dei casi previsti dall', commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-518-terdecies

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