Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SESTOCapo II

Art. 443

Commercio o somministrazione di medicinali guasti

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
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